Sez. 5, Sentenza n. 24527 del 26/11/2007 (Rv. 600925 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Ipoteca e sequestro conservativo - Applicazione con sentenza - Impugnabilità con appello e ricorso per cassazione - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE
In tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, poiché l'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 qualifica come sentenza il provvedimento con cui la Commissione tributaria provinciale decide sull'istanza dell'Amministrazione di concessione dell'ipoteca legale o del sequestro conservativo, si deve ritenere che esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e dunque l'appello ed il successivo ricorso per cassazione e ciò ancorché si tratti di provvedimenti che non assumono la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto "perdono efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)