Sez. 2, Sentenza n. 2945 del 13/12/1967 (Rv. 330631 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - ESTENSIONE DELLA NORMA - APPLICABILITA A SERBATOI NON INTERRATI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - CISTERNE - ESTENSIONE DELLA NORMA - APPLICABILITA A SERBATOI NON INTERRATI.*
Nell'art. 889 cod.civ. sono menzionate specificamente soltanto le opere tipiche (pozzi, cisterne, fosse di latrina, ecc.) nelle quali, con presunzione iuris et de iure, e insita un'obiettiva e naturale dannosita potenziale per infiltrazioni, spandimenti, o trasudamenti di acqua pura o lurida. La norma trova applicazione in tutti i casi consimili, nei quali si accerti una stabile e duratura destinazione delle opere alla raccolta e alla conservazione delle acque, ossia una loro permanente attitudine dannosa. (nella specie, la norma e stata ritenuta applicabile ad un serbatoio d'acqua non interrato quando, in relazione alla sua particolare struttura e stabile destinazione, ne sia concretamente accertata la potenziale e permanente dannosita). (Cfr. 505-67, massima n. 326448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)