Sez. 3, Sentenza n. 1359 del 14/06/1967 (Rv. 327964 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - RIASSUNZIONE TARDIVA - VALIDITA DELL'ATTO COME INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - RIASSUNZIONE TARDIVA - VALIDITA DELL'ATTO COME INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO.*
In base al principio della traslatio judicii accolto espressamente nel codice di rito vigente, la dichiarazione di incompetenza non fa cessare, di per se, la litispendenza, giacche, nei casi stabiliti dalla legge e quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine stabilito, il rapporto processuale sorto davanti il giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria, mantenendo la propria individualita. L'atto di riassunzione notificato oltre i termini stabiliti, pur non potendo avere efficacia agli effetti della traslatio judicii, puo tuttavia valere come atto introduttivo di un giudizio nuovo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)