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Sez. 3, Sentenza n. 2798 del 05/08/1968 (Rv. 335442 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE- DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE IN PRECEDENZA COSTITUITA - CONTUMACIA - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA IMPUGNAZIONE - ONERE DI INFORMAZIONE DEL CONTUMACE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335442-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE- DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE IN PRECEDENZA COSTITUITA - CONTUMACIA - ESCLUSIONE - DECADENZA DALLA IMPUGNAZIONE - ONERE DI INFORMAZIONE DEL CONTUMACE - SUSSISTENZA.*

Per il principio della traslatio iudicii, accolto espressamente nel codice di rito vigente, con la declinatoria di Competenza il rapporto processuale sorto davanti al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a quello cui e rimessa la causa, tanto che la mancata comparizione in fase di riassunzione della parte che nella prima fase del processo erasi costituita non da luogo a contumacia, bensi ad assenza. Da cio consegue che l'Onere di informazione, che ai fini della decadenza dall'impugnazione e posto a carico del contumace, non cessa con la sentenza declinatoria di Competenza emanata dal giudice adito, ma - indipendentemente dalla ritualita della notificazione della comparsa riassuntiva - si estende anche alla fase successiva del medesimo processo dinanzi al giudice dichiarato competente. (V. 1359-67, mass. N. 327964 n. 1578-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)