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Sez. 3, Sentenza n. 4940 del 12/08/1988 (Rv. 459761 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - RIASSUNZIONE TARDIVA - VALIDITÀ DELL'ATTO COME INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO.*
Stato
decisa il 1988-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459761-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - EFFETTI - RIASSUNZIONE TARDIVA - VALIDITÀ DELL'ATTO COME INTRODUTTIVO DI UN GIUDIZIO NUOVO.*

In base al principio della traslatio judicii accolto espressamente nel codice di rito vigente, la dichiarazione di incompetenza non fa cessare, di per sè, la litispendenza: pertanto quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine stabilito, il rapporto processuale sorto davanti il giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria, mantenendo la propria individualità, con la conseguenza che la causa, che iniziata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 ancorché davanti al giudice incompetente venga solo successivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, deve ritenersi in corso ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della detta legge. (Conf 2693/77, mass n 386349; (Conf 1359/67, mass n 327964).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)