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Sez. 5, Sentenza n. 11562 del 17/05/2006 (Rv. 590023 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente - Nozione - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta su un atto prodotto in un giudizio civile - Impugnazione - Definizione agevolata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590023-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, rientra nella nozione di "lite fiscale pendente", suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad un atto di cessione dei crediti prodotto in un giudizio civile: tenuto conto, infatti, dell'oggetto della controversia, consistente nell'assoggettabilità dell'atto ad imposta di registro, l'avviso impugnato non assolve soltanto una funzione di liquidazione e riscossione, ma anche una funzione impositiva, rappresentando il primo atto con cui l'ufficio esercita la pretesa tributaria contestata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)