Sez. 5, Sentenza n. 8866 del 14/04/2006 (Rv. 588655 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Atto impositivo - Individuazione - Condizioni - Avviso di liquidazione dell'imposta di successione in misura maggiore rispetto a quella indicata dal contribuente - Natura impositiva - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Ne consegue che nella ipotesi in cui - come nella specie - con l'avviso di liquidazione l'ufficio abbia provveduto a liquidare l'imposta di successione in misura maggiore rispetto a quella indicata dal contribuente, escludendo talune delle passività esposte nella dichiarazione in quanto non deducibili o non corredate da idonea documentazione, è evidente che l'atto esprime, per la prima volta, una vera e propria pretesa impositiva, individuando un imponibile maggiore rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)