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Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 21/02/2005 (Rv. 579577 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Controversia avente ad oggetto avviso di liquidazione di imposta di registro e di INVIM in relazione alla registrazione di una sentenza - Definizione della lite - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579577-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale di cui all'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia avente ad oggetto l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio abbia chiesto il pagamento dell'imposta di registro e dell'INVIM in relazione alla registrazione di una sentenza rientra nell'ambito applicativo della norma citata, poiché il detto avviso, costituendo l'unico atto con il quale l'amministrazione esercita la pretesa tributaria, deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma terzo, lett. a), del menzionato art. 16.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)