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Sez. 3, Sentenza n. 12291 del 28/09/2000 Ud. (dep. 29/11/2000) Rv. 218009 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Disciplina delle investigazioni difensive - Ambito di operatività - Indagini preliminari - Utilizzabilità successiva degli atti raccolti dal difensore - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218009-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

La disciplina di cui all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il difensore che ha svolto investigazioni in favore del proprio assistito può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare, è limitata alla fase delle indagini preliminari. Una volta emesso il decreto che dispone il giudizio si applica viceversa la disciplina di cui all'art. 500 c.p.p., per la quale le dichiarazioni raccolte dal difensore possono essere usate per contestare il contenuto delle deposizioni testimoniali ed inserite nel fascicolo del dibattimento se sussiste difformità; di tali dichiarazioni, tuttavia, non si può dare lettura ex artt. 512 e 512 bis c.p.p., giacché tali previsioni riguardano soltanto le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice dell'udienza preliminare, o in generale le dichiarazioni assunte a verbale. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000 n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST., Legge 07/12/2000 num. 397

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)