Sez. 6, Sentenza n. 3402 del 09/09/1997 Cc. (dep. 06/10/1997) Rv. 209300 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Esercizio del diritto alla prova - Facoltà dei difensori - Elementi a favore dell'imputato - Adducibilità - Valutazione del Tribunale - Obbligatorietà.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
Innanzi al Tribunale del riesame il difensore ha la facoltà di addurre estremi pretesamente di favore ed esibire gli opportuni documenti, anche a seguito delle investigazioni direttamente svolte ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen.. In virtù dell'art. 292 comma 2-ter cod. proc. pen. il Tribunale deve poi procedere ad una valutazione di rilevanza e di attendibilità, sia pure stringata e ai limitati fini di stabilire la loro idoneità concreta a contrastare i gravi indizi di colpevolezza o la sussistenza delle esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. T CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)