Sez. 1, Sentenza n. 3878 del 30/03/2000 (Rv. 535199 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Danno per i creditori - Prova - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di locazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nell'azione revocatoria fallimentare, il danno per i creditori è presunto e si concreta nella lesione della "par condicio". Ne consegue che rispetto all'azione revocatoria promossa per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto di locazione di immobili, stipulato dalla società prima del fallimento, è irrilevante la prova tendente a dimostrare le ingenti spese sostenute dal conduttore per la ristrutturazione dei locali oggetto del contratto e, quindi, l'inesistenza di una sproporzione tra le prestazioni corrispettive.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)