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Sez. 1, Sentenza n. 17524 del 01/09/2004 (Rv. 576574 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Accertamento dell'effettiva incidenza dell'atto sulla "par condicio" - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576574-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla "par condicio creditorum", sicché è evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude anche che un'effettiva lesione della "par condicio creditorum" possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale impossibilità di qualificare come "bene" la cosa oggetto dell'azione. (Nella fattispecie, relativa a donazione di azioni e quote di società di capitali dichiarata inefficace dal giudice di merito, la S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha respinto il ricorso del donatario che deduceva il difetto di interesse del curatore, attesa la mancanza di valore dei cespiti donati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)