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Sez. 2, Sentenza n. 1960 del 29/01/2008 (Rv. 601188 - 01)

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Effetto traslativo della proprietà - Sussistenza - Necessità della consegna del bene come obbligo ulteriore e specifico del cedente - Criteri.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601188-01

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di permuta - al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 cod. civ.) - ove l'acquirente non abbia già la disponibilità del bene, sussiste in capo al cedente l'ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un'attività materiale non coincidente con l'effetto traslativo della proprietà ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall'art. 1476, n. 1, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1476 n. 1, Cod. Civ. art. 1555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)