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Sez. 3, Sentenza n. 15800 del 28/07/2005 (Rv. 584353 - 01)

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Trasferimento di autoveicoli - Mancata consegna dei documenti da parte dell'alienante - Inadempimento - Obbligo di rimborsare la somma pagata a titolo di tassa sulla proprietà - Rifiuto da parte dell'acquirente - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584353-01

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

A norma dell'art. 1477 cod. civ., compatibile con la permuta e quindi applicabile alla stessa ai sensi dell'art. 1555 cod. civ., in caso di trasferimento della proprietà di un'autovettura, l'omessa consegna, da parte dell'alienante, dei documenti necessari per la circolazione del veicolo realizza l'inadempimento di un'obbligazione scaturente dal contratto, giustificando quindi il rifiuto di adempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di rimborsare all'altra parte la somma che quest'ultima sia stata costretta a pagare a titolo di tassa sulla proprietà del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)