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Sez. 1, Sentenza n. 766 del 27/01/1998 (Rv. 511947 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Canone per abitazioni "ex lege" n. 513 del 1977 - Estensione - Autorimessa locata all'assegnatario dell'alloggio con distinto contratto - Spettanza di un autonomo corrispettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511947-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

I rapporti locativi stabiliti dagli I.A.C.P. con riguardo a locali con destinazione non abitativa sfuggono alla speciale disciplina dettata dalla legge n. 513 del 1977 in tema di canoni minimi di edilizia residenziale pubblica ed i predetti Istituti possono stipulare corrispettivi di godimento di locali che non soddisfano le primarie esigenze abitative dei meno abbienti. Pertanto, nel caso in cui agli assegnatari di alloggi popolari sia concessa dall'I.A.C.P., con distinto contratto, la disponibilità di un'autorimessa, è legittima la richiesta da parte dell'Istituto stesso di un autonomo canone per la detenzione di quel locale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)