Sez. 3, Sentenza n. 3454 del 11/02/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168675 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI INDUSTRIALI - STABILIMENTO DI GRANDI DIMENSIONI - DIRETTORE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI INDUSTRIALI - STABILIMENTO DI GRANDI DIMENSIONI - DIRETTORE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In uno stabilimento industriale di notevoli dimensioni ed articolato in più settori operativi, il direttore che abbia curato la ripartizione dei rami di attività e la organizzazione del personale, dei servizi e dei mezzi, non può essere chiamato a rispondere di un fatto penalmente rilevante derivante dall'Esercizio dell'azienda, se il fatto stesso non è riconducibile a carenze organizzative o strutturali, o presenti, addirittura, carattere di occasionalità. (fattispecie: inquinamento di acque per scarichi da uno stabilimento petrolchimico della montedison). (V mass n 155170; (V mass n 151606, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 13 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)