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Sez. 3, Sentenza n. 12505 del 08/04/1988 Ud. (dep. 15/12/1988) Rv. 179936 - 01

LAVORO - IN GENERE - DATORE DI LAVORO - AZIENDA DI GRANDI DIMENSIONI - ASSEGNAZIONE DI COMPITI PERSONALI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ACQUE.*
Stato
decisa il 1988-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179936-01

LAVORO - IN GENERE - DATORE DI LAVORO - AZIENDA DI GRANDI DIMENSIONI - ASSEGNAZIONE DI COMPITI PERSONALI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ACQUE.*

Nelle aziende di notevoli dimensioni, articolate in vari settori operativi, con suddivisione di attribuzioni, la responsabilità del titolare dell'azienda può essere esclusa dal conferimento di compiti personali, in un dato ambito, a determinati soggetti dotati di capacità ed autonomia decisionale; è però necessario che ciò risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda e risulti da precise ed ineludibili norme interne preventivamente fissate ed approvate dai competenti organi di gestione; in ogni altro caso il datore di lavoro resta l'unico obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni legali in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili a negligenza altrui, ricollegabili alla propria mancata vigilanza. (fattispecie relativa a violazione della legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento e di responsabilità del datore di lavoro). (Conf mass n 151614; (Conf mass n 157703; (Conf mass n 168675; (Conf mass n 175762).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)