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Sez. 3, Sentenza n. 397 del 16/10/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151606 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONI - IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI DELL'IMPRESA - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - RESPONSABILITÀ DEI CAPI E DEI PREPOSTI - RISPETTIVE RESPONSABILITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151606-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONI - IMPRESE AD ORGANIZZAZIONE COMPLESSA - PRESIDENTE O CAPI DELL'IMPRESA - ASSEGNAZIONE INTERNA DEI COMPITI - RESPONSABILITÀ DEI CAPI E DEI PREPOSTI - RISPETTIVE RESPONSABILITÀ - CRITERI.*

Quando si tratta di individuare i responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro avvenuti nell'ambito di enti o di imprese ad organizzazione complessa e differenziata, occorre fare riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze con la conseguenza che le Disposizioni e le norme antinfortunistiche non debbono essere ritenute violate dal Presidente o dai capi degli enti e delle imprese bensì dai preposti ai diversi rami delle attività. Ai capi, invece, possono essere addebitate per negligenza, imperizia, imprudenza o inottemperanza di norme e di regolamenti solo quelle violazioni a livello direttivo, specificamente contemplate dalle norme, dai regolamenti e dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese. (Conf mass nn 149173, 132811, 132598, 131943, 131567, 121886, 114403, 110974, 109061, 090020, 089047.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, DPR 24/04/1955 num. 547 art. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)