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Sez. 2, Sentenza n. 15444 del 10/07/2007 (Rv. 599045 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - IN GENERE | Comunione dei diritti reali - Condominio degli edifici - Parti comuni ex art. 1117 c.c. - Scale - Negozi con accesso dalla strada - Mancanza di titolo contrario - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599045-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - IN GENERE

Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto nullo l'accordo avente ad oggetto la cessione del diritto reale d'uso del pianerottolo del quarto piano di un edificio e della sovrastante scala a chiocciola, in quanto privo del necessario consenso di tutti i condomini ed in particolare di quello dei proprietari dei negozi siti al piano terreno e con accesso alla strada).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)