Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 19/11/1984 (Rv. 437563 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AFFITTUARIO DEL PRELIMINARE DI VENDITA - FORME E REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMUNICAZIONE DELL'AFFITTUARIO DEL PRELIMINARE DI VENDITA - FORME E REQUISITI.*
In tema di prelazione agraria, la finalità dell'art. 8 della legge n. 817 del 1971 di rendere più agevole all'affittuario la decisione sull'opportunità di esercitare il relativo diritto - attraverso la conoscenza del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita e delle altre condizioni pattuite - è realizzata attraverso la trasmissione di copia del contratto preliminare di compravendita con il terzo, con la conseguenza che, per adempiere al suo Obbligo, il proprietario non è tenuto a rimettere all'affittuario medesimo né il preliminare in originale né la registrazione di questo. (V 2461/81, mass n 413239; (V 4017/80, mass n 407928).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)