Sez. 5, Sentenza n. 26543 del 05/11/2008 (Rv. 605519 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Detrazione ex art. 1, comma 1, l. n. 449 del 1997 - Immobili di proprietà del coniuge - Applicabilità - Condizioni - Convivenza "more uxorio" - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI
In materia di IRPEF, ai fini delle detrazioni ex art. 1, comma 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449, il rapporto di coniugio non determina una situazione di compossesso di tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quello (o quelli) concretamente utilizzato anche dal coniuge non proprietario, alla data di inizio lavori, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente sostenuto dal coniuge non proprietario; con la conseguenza che anche nel caso di convivenza "more uxorio" può dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell'immobile solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con il convivente proprietario, fermo l'onere di dimostrarne il possesso o la detenzione sin da epoca anteriore all'inizio dei lavori.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)