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Sez. 5, Sentenza n. 20501 del 12/10/2016 (Rv. 641285 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI | Spese detraibili ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997 - Modalità.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641285-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI

In tema d'IRPEF, le spese relative ad interventi su unità immobiliare possono essere portate in detrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 449 del 1997, sino a concorrenza di 150 milioni di lire per ogni annualità, quale che sia il periodo in cui sono state sostenute, sicché la detrazione può riguardare più anni, purché nel limite del massimo previsto, anche se relativa al medesimo intervento edilizio, ricorrendo nella previsione di legge una connessione solo tra spese sostenute e entità della detrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)