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Sez. 3, Sentenza n. 10764 del 29/09/1999 (Rv. 530324 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Natura di eccezione in senso proprio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Proposizione da parte del convenuto - Necessità - Uso di formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Desumibilità dall'insieme delle difese del convenuto e dalla sua condotta processuale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530324-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

L'"exceptio inadimpleti contractus" di cui all'art. 1460 cod.civ. costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d'ufficio. Essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sua difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)