Sez. L, Sentenza n. 14310 del 05/10/2002 (Rv. 557783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti - Disciplina limitativa dei licenziamenti ex legge n. 604 del 1966 ed ex legge n. 108 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Giustificatezza del licenziamento - Nozione desumibile dalla contrattazione collettiva - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990, il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n.604 del 1966, non avendo la suddetta legge n.108 inciso sull'art. 10 della legge n. 604. Pertanto la limitata tutela del licenziamento del dirigente trova fonte unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il richiamo alla nozione di "giustificatezza" del provvedimento espulsivo, e cioè ad un requisito (la cui insussistenza, ferma la validità del recesso, attribuisce il diritto ad una speciale indennità "supplementare" a carattere risarcitorio), il cui contenuto, trattandosi di un istituto di origine contrattuale, va enucleato dal giudice del merito con indagine interpretativa della clausola collettiva ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ., censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)