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Sez. L, Sentenza n. 11691 del 01/06/2005 (Rv. 582111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti - Disciplina limitativa dei licenziamenti ex legge n. 604 del 1966, ex legge n. 108 del 1990 e art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Motivazione del licenziamento - Giustificatezza dello stesso - Riconoscimento dell'indennità supplementare - Regolazione da parte della contrattazione collettiva - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a dirigenti dell'industria.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990 - che con l'art. 2 ha esteso nei confronti del dirigente l'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, ma non quello della motivazione - il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966 e all'art. 2119 del cod. civ. e la nozione di giustificatezza, che non coincide con quella di giusta causa e giustificato motivo, è disciplinata dai contratti collettivi al fine del riconoscimento di un'indennità supplementare. Conseguentemente, si ha licenziamento ingiustificato se il datore di lavoro eserciti il diritto di recesso violando il principio di buona fede che presiede all'esecuzione dei contratti, ponendo in essere un comportamento pretestuoso ai limiti della discriminazione, ovvero irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio di tali diritti, e, trattandosi di istituto di origine contrattuale, va enucleato dal giudice del merito con indagine interpretativa della clausola collettiva ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ., censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che, interpretando con procedimento immune da vizi il contratto collettivo dei dirigenti dell'industria, ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione contestuale dei motivi del licenziamento potendo gli stessi essere esplicitati o in sede arbitrale o, come nel caso all'esame, dinanzi al giudice deputato a valutarne la giustificatezza ai fini dell'indennità supplementare).

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)