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Sez. L, Sentenza n. 825 del 29/01/1999 (Rv. 522776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente di azienda industriale - Disciplina limitativa dei licenziamenti ex legge n.604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Sopravvenienza della legge n.108 del 1990 - Ininfluenza - Giustificatezza del licenziamento - Nozione desumibile dalla contrattazione collettiva - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova incombente sul datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990 il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt.1 e 3 della legge n.604 del 1966, non avendo la suddetta legge n.108 inciso sull'art.10 della legge n.604. Inoltre, la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o dell'autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta pur sempre al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso; ciò anche se di tali motivi non si richiede una verifica analitica ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente.(Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché non rispondente ai suddetti principi in quanto mentre la società datrice di lavoro aveva motivato il recesso del dirigente con la decisione di una radicale ristrutturazione organizzativa e con la riduzione dei costi fissi, il giudice di merito aveva ritenuto la giustificatezza del licenziamento in relazione alla volontà della società medesima di avvalersi di personale nel quale nutriva una fiducia più intensa di quella riposta nei confronti del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)