Sez. 1, Sentenza n. 16745 del 04/02/2014 Cc. (dep. 16/04/2014) Rv. 259911 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Rideterminazione della pena a seguito di riduzione per la diminuente del rito abbreviato dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado - Competenza "in executivis" del giudice d'appello - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di incidente di esecuzione, è competente il giudice di appello anche quando la sentenza emessa in secondo grado ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice, riducendola in applicazione della diminuente per il giudizio abbreviato dichiarato inammissibile da quest'ultimo, in quanto la decisione pronunciata in sede di impugnazione riforma la prima sentenza in maniera sostanziale, operando anche una valutazione in ordine alla decidibilità del processo allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)