Sez. L, Sentenza n. 29236 del 28/12/2011 (Rv. 620107 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria - Provvedimento ispettivo di interdizione della gestante dal lavoro - Sufficienza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Quando sia in contestazione la prestazione previdenziale, la domanda giudiziaria deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, alla cui carenza non può supplire, il provvedimento ispettivo di interdizione ex art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, che, avendo mera funzione di legittimazione dell'assenza dal lavoro, non può tenere luogo dell'istanza per la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)