Sez. L, Sentenza n. 7710 del 14/04/2005 (Rv. 580519 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Preventiva presentazione della domanda amministrativa - Presupposto - Ambito - Contestazione relativa all'eventuale decurtazione della pensione per effetto dello svolgimento di lavoro autonomo - Necessità della previa domanda amministrativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa - a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)