Sez. 1, Sentenza n. 1882 del 28/03/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201281 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere | Revoca per condanna successiva relativa a reato continuato - Riferimento alla pena complessivamente inflitta - Esclusione - Riferimento alla pena inflitta per la più grave delle violazioni - Necessità - Ragioni.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere
Ai fini della revoca dell'indulto non può tenersi conto, qualora la condanna che viene in considerazione come causa di revoca si riferisca a più reati in continuazione fra loro, della pena che con tale condanna sia stata complessivamente inflitta, bensì, escludendo l'aumento per la continuazione, deve aversi riguardo soltanto alla pena irrogata per la più grave delle violazioni poi unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; in tema di applicazione (e quindi di revoca) dell'indulto, infatti, il reato continuato - a meno che diverse disposizioni non siano dettate dal singolo provvedimento di clemenza - non costituisce un "unicum" ma, sostanzialmente, una "fictio juris" concernente la mitigazione del trattamento sanzionatorio in presenza di più violazioni della legge penale. (Nella specie, relativa ad indulto concesso con d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, la Corte ha altresì precisato che l'art. 4 del suddetto decreto di clemenza, prescrivendo la revoca del beneficio per chi abbia commesso nel quinquennio "un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", lascia intendere che tale limite di pena deve contraddistinguere un solo delitto che sia stato in tale misura concretamente sanzionato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)