Sez. 1, Sentenza n. 13400 del 19/02/2013 Cc. (dep. 21/03/2013) Rv. 256023 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Condanna per delitto non colposo successivamente commesso - Pena detentiva non inferiore a due anni - Modalità di computo - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
Nell'applicazione dell'indulto, ai fini della condizione ostativa costituita dall'art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006, n. 241, occorre avere riguardo, in relazione al limite stabilito dalla legge, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel quinquennio di riferimento e non al cumulo (materiale o giuridico) delle stesse. (Nella specie il giudice della esecuzione aveva fatto riferimento, per negare il beneficio, alla pena complessiva e non alle singole pene inflitte per i singoli reati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 154, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)