diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17121 del 21/07/2010 (Rv. 614347 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Disciplina conseguente alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancato richiamo alle norme in materia di società per azioni - Effetti sulla legittimazione del curatore - Irrilevanza - Ragioni - Interpretazione conforme alla riformulazione dell'art.146 legge fall. ex d.lgs. n. 5 del 2006.
Stato
decisa il 2010-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614347-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2487, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)