Sez. 1, Sentenza n. 10488 del 22/10/1998 (Rv. 519978 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI | Amministratori - Azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 cod. civ. - Legittimazione attiva - Del curatore del fallimento in via esclusiva - Sussistenza - Obbligazione risarcitoria dell'amministratore - Contenuto - Limitazione del risarcimento alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitoria verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 cod. civ.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all'azione ex art. 2394 cod. civ. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad agire -, così che del tutto ingiustificata risulterà la eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi "tout court" agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)