Sez. 1, Sentenza n. 1555 del 17/06/1966 (Rv. 323090 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CONVENZIONE COLLATERALE DI TRASFERIMENTO AL FALLITO DEI BENI RESIDUI - VALIDITA - PATTO DI ATTRIBUZIONE AL FALLITO DEL RISULTATO UTILE DELLE AZIONI REVOCATORIE - NULLITA PER FRODE ALLA LEGGE*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE - CONVENZIONE COLLATERALE DI TRASFERIMENTO AL FALLITO DEI BENI RESIDUI - VALIDITA - PATTO DI ATTRIBUZIONE AL FALLITO DEL RISULTATO UTILE DELLE AZIONI REVOCATORIE - NULLITA PER FRODE ALLA LEGGE*
In una convenzione, collaterale ad un concordato, stipulata tra fallito ed assuntore e che precede la ingerenza del primo nella liquidazione dei beni e nello svolgimento delle azioni cedute al secondo nonche il trasferimento al fallito dei beni residuati dalla esecuzione del concordato -convenzione in se valida perche esaurisce i suoi effetti tra le parti e non si risolve in danno dei creditori-, sono da ritenersi in frode alla legge, in quanto elusive della norma imperativa dello art. 124 legge fallimentare, le Disposizioni volte ad assicurare al fallito il risultato utile delle azioni revocatorie. Compete al giudice di merito l'accertamento dell'eventuale inscindibilita del contenuto della convenzione di tale clausola, al fine di stabilire se la nullita della clausola importi o meno la nullita dell'intero contratto. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)