Sez. 2, Sentenza n. 5124 del 09/06/1997 (Rv. 505028 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - ONERE - IN GENERE | Adempimento - Onere testamentario - Nozione - Inadempimento - Azione di risoluzione ex art. 648 cod. civ. - Requisiti dell'inadempimento - Assolutezza e definitività - Differenza con il semplice ritardo - Accertamento del giudice di merito - Obbligo di specifica motivazione - Sussistenza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - ONERE - IN GENERE
Qualora, nel disporre il lascito e nel configurare gli oneri a carico del legatario, il "de cuius" non abbia previsto alcun limite temporale alla esecuzione della sua volontà, il giudice di merito è tenuto a dare specificamente conto delle ragioni, fondate su elementi di fatto certi, per le quali, nel comportamento del legatario non rinunciante, si possa legittimamente ravvisare un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto, definitivo, e perciò diversa da quella del semplice ritardo. Nelle obbligazioni senza prefissione di un termine, difatti, può parlarsi di inadempimento solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere, né è invocabile, "in subiecta materia", ed attesa, altresì, la disposizione di cui all'art. 1183 circa la natura della prestazione, il principio "quod sine die debetur statim debetur".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)