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Sez. 2, Sentenza n. 4022 del 21/02/2007 (Rv. 595403 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE | Natura - Qualificazione - Collegamento dello stesso con istituzione ereditaria per legge - Ammissibilità - Presupposto - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595403-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE

L'onere o "modus" si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 cod. civ., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima "si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648", implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 cod. civ. sull'adempimento dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 629, Cod. Civ. art. 629, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 794

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)