Sez. L, Sentenza n. 17073 del 03/08/2007 (Rv. 599625 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza - Ingiunzione attinente violazione in materia di legislazione del lavoro emanata dall'Ispettorato del lavoro - Sentenza - Diretta ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
L'art. 35, comma quarto della legge 24 novembre1981n. 689 ha assoggettato al rito del lavoro soltanto le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni cui consegue, pertanto non è assoggettata al rito speciale l'opposizione proposta ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro con cui vengono irrogate sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di legislazione del lavoro. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza di primo grado resa in tali giudizi, inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, va proposto direttamente alla Corte di Cassazione. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata dall'Ispettorato provinciale del Lavoro per omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione giorni-guida da parte di un'impresa di trasporto).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)