diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 625 del 20/01/2000 (Rv. 533006 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza pretorile pronunciata in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione per omissioni contributive ai sensi dell'art. 35 legge n. 689 del 1981 - Appellabilità - Sussistenza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533006-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

La sentenza pronunciata dal pretore in seguito ad opposizione a ordinanza - ingiunzione emessa dall'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 35 legge n. 689 del 1981 per omesso pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi è appellabile e non ricorribile in Cassazione, giacché, trattandosi di sentenza emessa in esito ad un procedimento disciplinato dagli art. 442 e seguenti cod. proc. civ., non trova applicazione il principio dell'inappellabilità sancito dall'art. 23 legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)