Sez. L, Sentenza n. 625 del 20/01/2000 (Rv. 533006 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza pretorile pronunciata in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione per omissioni contributive ai sensi dell'art. 35 legge n. 689 del 1981 - Appellabilità - Sussistenza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
La sentenza pronunciata dal pretore in seguito ad opposizione a ordinanza - ingiunzione emessa dall'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 35 legge n. 689 del 1981 per omesso pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi è appellabile e non ricorribile in Cassazione, giacché, trattandosi di sentenza emessa in esito ad un procedimento disciplinato dagli art. 442 e seguenti cod. proc. civ., non trova applicazione il principio dell'inappellabilità sancito dall'art. 23 legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)