Sez. L, Sentenza n. 4564 del 05/03/2004 (Rv. 570824 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Mezzi di impugnazione - Individuazione - Qualificazione giudiziale del rapporto controverso - Rilevanza - Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro - Procedimento svoltosi davanti al giudice del lavoro ma con il rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
L'art. 35, comma quarto della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha assoggettato al rito del lavoro soltanto le opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni implicanti quale conseguenza la suddetta omissione. Tale specifica indicazione esclude pertanto l'applicazione del rito Del lavoro a ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Ne consegue che qualora il giudizio di primo grado, pur svoltosi dinanzi al giudice del lavoro, sia stato proposto avverso un'ordinanza emessa, non da enti di previdenza o assistenza, ma dal Ministero del Lavoro, mediante ricorso ex art. 22 legge 689/81 e non risulti che siano state applicate regole proprie del diritto del lavoro incompatibili con il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 legge cit., il ricorso avverso la sentenza di primo grado, inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, va proposto direttamente alla Corte di Cassazione. (Fattispecie relativa a sanzioni amministrative per inesatte registrazioni sul libro paga e svolgimento di lavoro supplementare da parte di lavoratore assunto con contratto part - time).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)