Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 07/11/1983 (Rv. 431269 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CESSIONE - POTERI DEL CONIUGE E DEI PARENTI - CONFERMA DELLA DOMANDA - TERMINE - PERENTORIETÀ - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - MORTE DELL'ASSEGNATARIO SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CESSIONE - POTERI DEL CONIUGE E DEI PARENTI - CONFERMA DELLA DOMANDA - TERMINE - PERENTORIETÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 10, comma quarto, del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dall'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231, disponendo che in caso di morte dell'assegnatario di un alloggio economico e popolare, dopo che questi abbia fatto domanda di cessione in proprietà, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento, indica tali soggetti congiuntamente e non in ordine successivo ed esclude qualunque graduatoria tra di essi; ne deriva, pertanto, che il predetto termine opera contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti legittimati, per modo che, in caso di successiva morte di uno di essi, non è ammissibile alcuna riapertura del termine medesimo, il quale si configura di natura perentoria, attesa da un lato la necessità di circoscrivere nel tempo la situazione di privilegio accordata ai soggetti abilitati all'indicata conferma, e considerata dall'altro l'esigenza della pubblica amministrazione in relazione all'ordinato svolgimento della propria attività ed alla tutela dei suoi interessi economici, di individuare al più presto, con certezza giuridica, i definitivi assegnatari dell'alloggio. (Conf 729/82, mass n 418537; (Conf 4074/79, mass n 400575).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)