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Sez. U, Sentenza n. 1329 del 14/06/1967 (Rv. 327901 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE DECENNALE - RESPONSABILE CIVILE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327901-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRESCRIZIONE DECENNALE - RESPONSABILE CIVILE - APPLICABILITA.*

Se con la sentenza penale definitiva e stata pronunciata anche condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni a favore del danneggiato costituitosi parte civile, il diritto di quest'ultimo al risarcimento non si prescrive in cinque anni (art.2947 cod. civ.)ma in dieci anni, dalla data in cui la sentenza penale di condanna e divenuta irrevocabile, poiche all'Azione aquiliana, consumatasi, si e sostituita l'actio iudicati. La conversione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2953 cod.civ. si verifica anche rispetto al responsabile civile, abbia o non abbia partecipato al giudizio penale in cui e stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)