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Sez. 2, Sentenza n. 1570 del 08/05/1969 (Rv. 340464 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOLO DEL DELITTO DI TRUFFA - IDENTITA - DOLO ACCERTATO IN SEDE PENALE - INESISTENZA O NULLITA DEL CONTRATTO PER ILLICEITA - ESCLUSIONE - MERA ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340464-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOLO DEL DELITTO DI TRUFFA - IDENTITA - DOLO ACCERTATO IN SEDE PENALE - INESISTENZA O NULLITA DEL CONTRATTO PER ILLICEITA - ESCLUSIONE - MERA ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*

Il dolo determinante che puo dar luogo all'annullamento del contratto non puo ritenersi differente o d'intensita diversa dal dolo quale elemento di truffa, poiche ambedue si esplicano con gli artifici e raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte, e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata. Si ha cosi che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non puo mai di per se essere causa di nullita del negozio (e meno che meno di inesistenza) sotto il profilo della sua illiceita, ma, inteso come vizio della volonta, puo portare soltanto all'annullamento del negozio viziato. (Conf. 1793-40).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)