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Sez. 1, Sentenza n. 26172 del 13/12/2007 (Rv. 601216 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Invalidità delle comunicazioni della S.I.M. al cliente - Effetti sull'atto di approvazione del saldaconto - Natura del vizio - Annullabilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601216-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'eventuale invalidità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 154 del 1992 delle comunicazioni provenienti dalla società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) al cliente può incidere sull'efficacia giuridica del successivo atto di approvazione del saldaconto, non sulla sua validità, posto che un atto compiuto dal suo autore come effetto dell'inganno in cui sia indotto da altri è passibile di annullamento, non di nullità, al pari del contratto concluso per effetto di truffa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119, Legge 12/02/1992 num. 154 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)