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Sez. 2, Sentenza n. 7322 del 10/12/1986 (Rv. 449378 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOLO DEL DELITTO DI TRUFFA - IDENTITÀ - DOLO ACCERTATO IN SEDE PENALE - INESISTENZA O NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - MERA ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449378-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE - NOZIONE - DOLO DEL DELITTO DI TRUFFA - IDENTITÀ - DOLO ACCERTATO IN SEDE PENALE - INESISTENZA O NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - MERA ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA.*

Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sibbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, né sotto il profilo intensivo, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa, col consenso sia pur viziato, dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'Azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ.. (V 5858/82, mass n 423603; (Conf 1570/69, mass n 340464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1445, Cod. Civ. art. 2652 n. 6, Cod. Civ. art. 2690 n. 3, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)