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Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 02/08/1973 (Rv. 365506 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RISPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ALLE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365506-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RISPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ALLE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE.*

La norma dettata dall'art 346 cod proc civ, secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisce alle domande e alle eccezioni vere e proprie, non agli argomenti e alle relative prospettazioni giuridiche che si devono ritenere sempre implicitamente richiamati con la proposizione dell'impugnazione e con l'istanza di rigetto della stessa, anche se si fondano sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (Conf 442/72, mass n 356369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)