Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 16/06/1977 (Rv. 386220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - RAGIONI DI DIRITTO O DI FATTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE O DELL'ISTANZA DI RIGETTO - IMPLICITO RICHIAMO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - RAGIONI DI DIRITTO O DI FATTO - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE O DELL'ISTANZA DI RIGETTO - IMPLICITO RICHIAMO.*
La norma dettata dall'art 346 cod proc civ, secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non vengano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisce alle domande ed alle eccezioni vere e proprie, non gia alle argomentazioni ed alle ragioni giuridiche, alle questioni o ragioni di fatto o di diritto che siano state addotte a sostegno delle domande e delle eccezioni, le quali debbono intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto di questa, anche se si fondano sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (Conf 4222/74, mass n 372893; (Conf 4000/74, mass n 372588; (Conf 2242/73, mass n 365506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)