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Sez. 2, Sentenza n. 1315 del 25/10/1984 Ud. (dep. 08/02/1985) Rv. 167797 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167797-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel caso di delitto tentato l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. può essere concessa solo quando le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che, in caso di realizzazione dell'evento, ne sarebbe derivato un danno di speciale tenuità. (V mass n 123067; (V mass n 136052).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)