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Sez. 2, Sentenza n. 853 del 27/06/1972 Ud. (dep. 03/02/1973) Rv. 123067 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - ATTI PRODUTTIVI DI DANNO RISARCIBILE - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123067-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - ATTI PRODUTTIVI DI DANNO RISARCIBILE - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA.*

Anche il tentativo di un delitto puo cagionare un danno risarcibile, quale, ad esempio, quello derivante da un'effrazione o da altra Forma di violenza, commessa nella fase iniziale dell'esecuzione di un delitto contro il patrimonio: in questo caso, l'integrale risarcimento del danno eseguito dal colpevole prima del giudizio giustifica l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)