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Sez. U, Sentenza n. 6106 del 19/04/2012 (Rv. 622209 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE | Dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato transitati nei ruoli del Ministero delle Finanze - Assegno personale ex art. 3 della legge n. 549 del 1995 - Assorbimento nella "indennità di agenzia" - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622209-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE

I dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato transitati nei ruoli del Ministero delle Finanze hanno diritto alla conservazione del trattamento retributivo c.d. accessorio in godimento al momento del passaggio, con riassorbimento negli incrementi del trattamento retributivo, di uguale natura, spettante nella nuova posizione lavorativa, come risulta dalla disciplina dell'assegno personale ex art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995; il riassorbimento deve garantire la conservazione effettiva del trattamento in godimento, mediante il raffronto col nuovo trattamento nella sua complessità e non con singole componenti dello stesso, cosicché l'istituzione dell'indennità di agenzia, sostitutiva dell'indennità di amministrazione, ai sensi dell'art. 87 del c.c.n.l. 2002-2005 per il personale delle agenzie fiscali, non determina l'assorbimento integrale del pregresso trattamento accessorio, non potendo esso riferirsi alle componenti retributive della nuova indennità già percepite dai lavoratori transitati, e, quindi, né all'indennità di amministrazione, di cui alla lett. a) dell'art. 87 cit., né alla quota incentivante stabilizzata, di cui alla lett. c) di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 232 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 233 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)