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Sez. L, Sentenza n. 23474 del 19/11/2010 (Rv. 615357 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - Non riassorbibilità dell'assegno "ad personam" spettante nei casi di "passaggio di carriera" con trattamento economico inferiore nella nuova posizione - Assegnazione al ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615357-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di pubblico impiego, l'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - che prevede la non riassorbibilità dell'assegno "ad personam" spettante nei casi di "passaggio di carriera" di cui all'art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore - non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi dell'art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un'assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell'assegno "ad personam", già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)